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Buf f e tti Ed it or e A ccont o IMU dott. Comm. Stefano Setti Il Decreto semplificazioni n. 16/2012, in sede di conversione in legge, dovrebbe stabilire che l’acconto IMU dovrà essere versato al 50% entro il 18 giugno 2012 (cadendo il 16 di sabato), prendendo a riferimento le aliquote base stabilite dalla Manovra Monti. Il pagamento dell’IMU può avvenire esclusivamente utilizzando il modello F24 (da ultimo approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012 – Sezione IMU e altri tributi locali) • Per i soggetti titolari di partita IVA vi è l’obbligo di eseguire il pagamento esclusivamente in via telematica; • per gli altri soggetti è possibile procedere alla presentazione del modello F24 su supporto cartaceo, quindi, presentando il modello di pagamento a Poste S.p.A., banche o agenti della riscossione (per tali soggetti è possibile utilizzare il “vecchio” F24 cartaceo fino al 31 maggio 2013). Il vecchio modello F24, che fa ancora riferimento all’ICI, potrà essere utilizzato fino al 31 maggio 2013 (dai soggetti non titolari di partita IVA). Dal 1° giugno 2013 si potrà utilizzare unicamente il nuovo modello F24 La RM n. 35/E del 12 aprile ha stabilito i nuovi codici tributo: • 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) • 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune) • 3914 terreni (destinatario il Comune) • 3915 terreni (destinatario lo Stato) • 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune) • 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato) • 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune) • 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato) • 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) • 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune). Attenzione: in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. La RM n. 35/E/2912 allo scopo di eliminare qualsiasi rischio di confusione tra chi non deve piùnulla ai fini ICI e chi invece ha ancora qualcheconto in sospeso, ha modificato i codici tributo ICI. La RM fa presente che per quanto attiene alla vecchia ICI per l’abitazione principale si dovrà indicare il codice 3940, per i terreni agricoli il 3941, per le aree fabbricabili il 3942 e per gli altri fabbricati il 3943 (non sono più utilizzabili i precedenti 3901, 3902, 3903 e 3904). Con riferimento agli interessi ed alle sanzioni ICI rimangono invariati i codici 3906 e 3907. Base imponibile = (rendita catastale + 5%) x moltiplicatore specifico Categoria catastale Base imponibile A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7 (R.C. + 5%) * 160 A/10 (R.C. + 5%) * 80 B – C/3 – C/4 – C/5 (R.C. + 5%) * 140 C/1 (R.C. + 5%) * 55 D (tranne D/5) (R.C. + 5%) * 60 (solo per il 2012) (R.C. + 5%) * 65 (per il 2013 e 2014) D/5 (R.C. + 5%) * 80 TIPOLOGIA IMMOBILI Immobili diversi dagli abitativi e da quelli sotto individuati Abitazione principale Fabbricati rurali strumentali Altri fabbricati Terreni e aree edificabili ALIQUOTA APPLICABILE 0,76% (con possibilità di ridurla o aumentarla fno a 3 punti percentuali) 0,4% (con possibilità di ridurla o aumentarla fno a 2 punti percentuali) e detrazione di 200 Euro (con possibilità di aumentarla fno a 600 Euro in caso di presenza di fgli) 0,2% (con possibilità di ridurla fno allo 0,1%) Possibilità di ridurre o aumentare l’aliquota base dallo 0,76% allo 0,46% ovvero 1,06% Possibilità di ridurre o aumentare l’aliquota base dallo 0,76% allo 0,46% ovvero 1,06% La formula Valore dell’immobile (base imponibile) x quota di possesso x mesi di possesso x aliquota 12 Esempio Comune: Milano categoria catastale: A/2 rendita catastale: Euro 700 percentuale di possesso: 100% periodo di possesso: dal 1° gennaio al 20 settembre 2012 abitazione principale: NO Calcolo valore immobile (base imponibile): 700 * 1,05* 160 = 117.600,00 IMU dovuta per il 2012: 117.600 * 100% * 9/12 * 0,76% = Euro 670 (importoarrotondato all’euro) Nel caso in esame l’acconto sarà pari ad Euro 670*50% = Euro 335 Considerato che nell’esempio proposto non si è in presenza di abitazioneprincipale si dovrà utilizzare sia il codice tributo 3918 (Comune – per il 50% -Euro 167,50) che il 3919 (Stato – per il 50% -Euro 167,50). NB: Nel caso di abitazione principale si utilizza unicamente il codice tributo 3912. Per un approfondimento siveda la rivista Consulenza di Buffetti Gra zie pe r la le t t ura e l’a s c olt o Video e slides di proprietà Buffetti Relatore: dott. comm. Stefano Setti Musica: Stefano Setti
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