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dott. Comm. Stefano Setti La Manovra Monti (DL n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011) ha introdotto in via sperimentale l’IMU dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014. Viene quindi posticipata di un anno, rispetto alle previsioni originarie, ossia all’1.1.2015, la partenza dell’IMU nella formulazione voluta dal D.Lgs. 23/2011 (Decreto sul federalismo municipale). Il funzionamento dell’IMU è simile a quello dell’ICI, la stessa viene calcolata sulle rendite catastali aggiornate e rivalutate in conformità a dei nuovi coefficienti moltiplicatori (così come stabiliti dalla Manovra Monti). I nuovi coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali sono maggiori di quelli previsti ai fini ICI, ma per non incidere troppo sul mercato immobiliare, hanno effetto solo per l’IMU, e non anche ad altri fini (es: compravendite immobiliari, imposte di successione e donazione, imposte ipocatastali). Soggetti passivi, obbligati al pagamento dell’imposta dovuta sugli immobili esistenti nel territorio dello Stato, sono: • il titolare del diritto reale di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) ed • il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria. Attenzione: a differenza dell’ICI, per espressa previsione normativa, l’IMU colpisce anche l’abitazione principale e le sue pertinenze. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La nozione è quindi diversa da quella prevista ai fini dell’ICI. Attenzione: il trattamento riservato dai Comuni alla prima casa si estende dal 1° gennaio 2012, inderogabilmente, anche alle pertinenze dell’abitazione principale, ma solo se esse sono accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimessee autorimesse, tettoie, posti auto coperti o scoperti) e, comunque, limitatamente a una per ciascuna delle citate categorie. Gli immobili gravati dall’IMU sono i fabbricati, i terreni agricoli e le aree edificabili, senza che abbia rilievo la destinazione d’uso da parte del possessore. Attenzione: rientrano anche le costruzioni rurali! Base imponibile = (rendita catastale + 5%) x moltiplicatore specifico Categoria catastale A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7 A/10 B – C/3 – C/4 – C/5 C/1 D (tranne D/5) Base imponibile (R.C. + 5%) * 160 (R.C. + 5%) * 80 (R.C. + 5%) * 140 (R.C. + 5%) * 55 (R.C. + 5%) * 60 (solo per il 2012) (R.C. + 5%) * 65 (per il 2013 e 2014) D/5 (R.C. + 5%) * 80 TIPOLOGIA IMMOBILI Immobili diversi dagli abitativi e da quelli sotto individuati Abitazione principale Fabbricati rurali strumentali Altri fabbricati Terreni e aree edificabili ALIQUOTA APPLICABILE 0,76% (con possibilità di ridurla o aumentarla fino a 3 punti percentuali) 0,4% (con possibilità di ridurla o aumentarla fino a 2 punti percentuali) e detrazione di 200 Euro (con possibilità di aumentarla fino a 600 Euro in caso di presenza di figli) 0,2% (con possibilità di ridurla fino allo 0,1%) Possibilità di ridurre o aumentare l’aliquota base dallo 0,76% allo 0,46% ovvero 1,06% Possibilità di ridurre o aumentare l’aliquota base dallo 0,76% allo 0,46% ovvero 1,06%

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