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dott. Comm. Stefano Setti Buffetti Editore Nuovo regime dei minimi ed ex-minimi
Provvedimenti direttoriali del 22 dicembre 2011
Disciplina
L’art. 27, comma 1 del DL n. 98/2011 ha stabilito che, a far data dal 1° gennaio 2012, potranno beneficiare del nuovo regime fiscale agevolato unicamente le persone fisiche:
• che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
• che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007
Con due provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 sono state individuate le modalità operative per il nuovo regime dei minimi e degli ex-minimi
Il provvedimento attuativo
Principali chiarimenti del Provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2011 n. 185820
• Viene richiesto il requisito della novità nell’esercizio dell’attività svolta, per potere accedere al nuovo regime dei minimi;
• la durata del regime è “limitata” 5 anni ovvero per più anni ma fino al limite del compimento del 35° anno di età;
• l’imposta sostitutiva è del 5% e non più del 20%;
• è previsto il nuovo regime degli ex-minimi (per coloro che non rispettano i nuovi requisiti introdotti dal D.L. n. 98/2011 per beneficiare del regime dei minimi, ma che sono in possesso invece tutti i vecchi requisiti previsti dalla legge n. 244/2007);
• le somme percepite non sono soggette a ritenuta d’acconto.
Attenzione Possono accedere al nuovo regime dei minimi anche coloro che danno prova di avere perso il posto di lavoro ovvero di essere in mobilità per cause indipendenti dalla loro volontà.
I soggetti che hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato delle nuove iniziative produttive possono accedere, a partire dal 1° gennaio 2012, al nuovo regime dei minimi, per i periodi d’imposta che residuano al fine del completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento dei 35 anni di età, a condizione che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Uscita dal regime • A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i compensi conseguiti superano l’importo di Euro 30.000, ma non oltre il 50% (quindi fino ad un ammontare pari ad Euro 45.000);
• a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica il superamento dei limiti, nel caso in cui, invece, i compensi superino del 50% detti limiti;
• per espressa “opzione” da parte del contribuente;
• decorso il limite di 5 anni d’imposta ovvero per i “giovani” oltre i 5 anni d’imposta ma non oltre il 35° anno di età.
Regime degli ex minimi Sono esclusi dalla possibilità di impiego del nuovo regime dei minimi le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo e che, pur avendo le dimensioni per rientrare nel regime dei contribuenti minimi (articolo 1, commi 96 e 99 della legge 244/2007), non possono accedervi a seguito dei nuovi limiti di accesso.
Agevolazioni • Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;
• esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al d.p.r. 23.3.1998, n. 100 (riguardante dichiarazioni e versamenti periodici) così come il versamento dell’acconto IVA;
• versamento dell’IVA su base annuale;
• esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Rettifica detrazione Possibilità di rettificare la detrazione per i beni strumentali acquistati durante il regime dei minimi e per i quali non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se trattasi di fabbricati o loro porzioni.
Stiamo approfondendo su: Per un approfondimento sugli aspetti fiscali delle operazioni intracomunitarie si veda: S. Setti, “Guida pratica per i professionisti con Partita IVA”, Buffetti, 2011.
Video e slides di proprietà Buffetti Relatore: dott. comm. Stefano Setti Musica: Stefano Setti Grazie per la lettura e l’ascolto
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